Il concordato minore rappresenta una soluzione per coloro che si trovano ad affrontare una situazione di sovraindebitamento. In questo articolo, esploreremo come funziona questa procedura e come è possibile ottenere l’esdebitazione attraverso di essa. Scopriremo i dettagli di questa procedura e come può offrire sollievo finanziario a piccole imprese e professionisti.
Di che cosa si tratta
Il concordato minore rappresenta una procedura prevista dalla Legge italiana per ottenere l’esdebitazione, consentendo ai piccoli imprenditori di ridurre i loro debiti mentre continuano a svolgere la propria attività imprenditoriale o professionale.
Le modalità di esdebitazione sono state stabilite inizialmente dalla Legge 3/2012 e sono ora aggiornate nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del gennaio 2019).
Nel concordato minore, l’esdebitazione avviene automaticamente una volta che il piano proposto dal debitore è stato adempiuto e completato.
Come funziona il concordato minore?
Il debitore deve creare un piano di rientro indicando come avverrà il pagamento dei creditori. L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) del tribunale competente svolge un ruolo cruciale nella presentazione della domanda, accompagnata da una relazione che dettaglia le cause dell’indebitamento e la capacità del debitore di adempiere agli obblighi.
Dopo l’ammissibilità della domanda, il giudice apre la procedura, comunica ai creditori e ordina divieti e incombenze. I creditori possono accettare il piano della maggioranza, senza considerare i creditori privilegiati, entro 30 giorni. In mancanza di contestazioni, il tribunale omologa il concordato, concludendo la procedura.
Una volta presentata la domanda, il giudice impartisce una serie di disposizioni, tra cui la comunicazione ai creditori e la pubblicazione del decreto. I creditori sono quindi chiamati a votare sul piano proposto, e la maggioranza dei crediti ammessi al voto determina l’accettazione o il rifiuto del concordato.
Una volta omologato, il debitore deve eseguire il piano, e successivamente, se il rendiconto è approvato, ottiene l’esdebitazione. In caso contrario, il giudice stabilisce ulteriori azioni.
In caso di approvazione del concordato, il tribunale emette una sentenza di omologa, dichiarando conclusa la procedura. Il debitore deve quindi eseguire il piano concordato, e se lo completa con successo, il tribunale concede l’esdebitazione. In caso di mancato adempimento da parte del debitore, il tribunale può risolvere il concordato.
A chi è rivolto il concordato minore: ecco i destinatari
Il concordato minore è destinato a piccole imprese e professionisti, comprese quindi le persone giuridiche quali imprenditori individuali, agricoltori e start-up innovative, che affrontano difficoltà finanziarie eccessive.
Questa procedura è riservata a professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative e imprese minori che rispettano i seguenti requisiti:
- Essere attivi negli ultimi 3 anni con un fatturato inferiore a 30.000 euro;
- Avere ricavi negli ultimi 3 anni inferiori a 200.000 euro;
- Presentare debiti attuali inferiori a 500.000 euro.
Condizioni ed effetti del concordato minore
Il concordato minore offre al debitore la possibilità di mantenere la sua attività imprenditoriale o professionale in corso durante la procedura. In caso di necessità di interrompere l’attività, si ricorre ad un finanziamento esterno aggiuntivo del 10% rispetto a quello necessario per una liquidazione controllata. I creditori partecipano al voto per l’ammissione del concordato, accettato solamente in caso di maggioranza, permettendo così anche di fare ricorso al principio del silenzio assenso.
Inoltre, durante il concordato, le azioni esecutive contro il debitore sono sospese in linea con l’articolo 78 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
Ottenere l’esdebitazione
L’esdebitazione viene ottenuta una volta completato il piano concordato. In questo contesto, il Giudice valuta la buona condotta del debitore immediatamente all’apertura della procedura, consentendo al debitore di conoscere con certezza la possibilità di essere esdebitato.
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